L’Associazione è composta da soci ordinarionorari,  benemeriti e simpatizzanti.

Sono soci ordinari tutti coloro, compresi gli allievi degli istituti  di istruzione del Corpo, che con qualsiasi grado hanno fatto parte  della Guardia di finanza, nonchè i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani maggiorenni di soci dell’Associazione.

Sono soci onorari i comandanti generali e i comandanti in seconda della Guardia di finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando  generale, i generali delle altre Forze armate in servizio nel Corpo, le personalità  pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, che sono nominati su proposta del  Presidente Nazionale dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Nazionale. Possono essere nominati soci onorari i generali ed i colonnelli in servizio e quelli iscritti all’Associazione che acquisiscono particolari benemerenze, nonchè i membri  del Consiglio Nazionale, dopo la cessazione dalla carica, previa  proposta motivata del Comitato Esecutivo Nazionale votata all’unanimità  e ratificata dal Consiglio Nazionale.

Sono soci benemeriti i finanzieri in congedo ed in servizio di ogni  grado, nonchè gli estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione.  Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta  del Presidente Nazionale, nonchè del Consiglio di Sezione,  tramite i competenti consiglieri nazionali.

Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni di finanzieri in congedo e in servizio di ogni grado, nonchè i militari  in congedo delle Forze armate e di polizia, gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità  morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai  consigli di sezione.

Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di soci sostenitori,  i soci ordinari, simpatizzanti e benemeriti che versano la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella  normale.

Acquistano la qualità di socio ordinario o di socio  simpatizzante coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di  esclusione previsti dall’articolo  5 ne fanno domanda, su apposito modello (socio ordinario –socio simpatizzante), conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione, alla sezione del Comune di residenza o, in mancanza, alla sezione più vicina o a quella di gradimento, previa la deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.

Le notizie personali e la  certificazione dei requisiti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive.

L’iscrizione decorre dalla data stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.

Contro la deliberazione  che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso,  entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata  con avviso di ricevimento, al Comitato  Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell’iscrizione.

Non possono far parte della  Associazione coloro che:

  • hanno riportato condanna per delitto doloso;
  • sono cessati dal servizio  nel Corpo per provvedimento autoritativo di espulsione o per  diniego di rafferma;
  • non hanno comunque mantenuto una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenervi per qualsiasi motivo;
  • sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti  dai pubblici uffici o dimessi da istituti di istruzione militare, per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita  militare.

Per gli stessi motivi, coloro che sono già   iscritti all’Associazione sono soggetti alla perdita della  qualità  di socio a decorrere dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della sezione di appartenenza.

Il socio escluso o sospeso deve astenersi  da qualsiasi attività  associativa e deve restituire alla sezione la tessera sociale dell’Associazione.

Il socio ha il dovere di:

  • versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
  • partecipare alla vita e alle attività  dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale  e materiale;
  • mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non leda l’onorabilità   ed il prestigio della Guardia di finanza, dell’Associazione e degli organi sociali, e che sia riguardoso verso gli altri  soci.

Il socio ha il diritto di:

  • ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità  di socio;
  • collaborare alla realizzazione  degli scopi dell’Associazione;
  • godere dei benefici previsti.

Per l’elezione delle cariche sociali centrali e periferiche hanno diritto all’elettorato  attivo e passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo.

Possono ricoprire cariche  sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo, iscritti all’Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica sociale.

Il requisito del periodo di iscrizione all’Associazione  non si richiede per ricoprire le cariche sociali delle nuove sezioni.

I militari in congedo soci onorari dell’Associazione possono esercitare l’elettorato attivo e passivo dopo un  anno dalla nomina.

Relativamente  ai rapporti tra i soci le gerarchie e le precedenze sono stabilite  in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime  alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonchè dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado.

dal sito www.assofinanzieri.it